Con la sentenza resa nelle cause riunite C‑72/24 e C‑73/24 il 29 gennaio 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile che le autorità doganali effettuino la rivalutazione del valore in dogana delle merci, a seguito di un controllo a posteriori, secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana previsto negli articoli 81 del regolamento n. 2913/92 e 177 del regolamento n. 952/2013, che sia stato utilizzato al momento dell’importazione di queste ultime su domanda del dichiarante.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


