Con la sentenza resa nella causa T‑653/24 il 29 gennaio 2026 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione di un’imposta sul consumatore finale di elettricità non implica, di per sé, che tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità e sia considerata un’«altra imposta indiretta».
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


