Con la risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che considerati gli obblighi del sostituto d’imposta di cui all’articolo 64 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, è necessario che la STP, da scissione totale di un’associazione professionale, rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


