I limiti all’applicabilità della dividend exemption e della participation exemption, introdotti con la legge di Bilancio 2026 – secondo cui il regime di esclusione/esenzione parziale continua ad applicarsi ai soggetti IRES e agli imprenditori IRPEF a condizione che la partecipazione presenti un adeguato rilievo economico, individuato alternativamente nel superamento di una soglia minima di partecipazione al capitale, pari al 5%, ovvero nel raggiungimento di un valore fiscale minimo dell’investimento, pari a 500.000 euro – sollevano alcune perplessità circa la partecipazione da prendere a riferimento ai fini della verifica del superamento delle soglie in caso di cessione. Ci si chiede, infatti, se rilevi la partecipazione detenuta complessivamente dal soggetto cedente oppure, in caso di cessione parziale, la sola partecipazione oggetto di trasferimento.
Accertamenti bancari: “il motivo CEDU” va sollevato sin dal ricorso
Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa, la Corte EDU ha dichiarato incompatibile con l’art. 8 CEDU il sistema italiano delle indagini bancarie tributarie. La pronuncia, resa in continuità con Italgomme e Agrisud, impone il superamento degli orientamenti...


