Con la risposta a interpello n. 16 del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono soggetti all’imposta di successione i trasferimenti ”mortis causa” a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in uno Stato UE o SEE in quanto automaticamente equiparati a quelli italiani, mentre per gli enti pubblici, le fondazioni e associazioni istituiti in tutti gli altri Stati l’equiparazione è subordinata alla condizione di reciprocità.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


