Con la sentenza del 22 gennaio 2026 resa nelle cause riunite C‑379/24 e C‑380/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la direttiva IVA non consente una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi direttamente necessari, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente dall’imposta sul valore aggiunto esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
Codice doganale dell’UE: effetto retroattivo per la decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti
Con le conclusioni generali del 22 gennaio 2026 rese nella causa T‑150/25 l’Avvocato Generale ha evidenziato che il codice doganale dell’Unione non osta a una disposizione nazionale, ai sensi della quale la decisione su un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 44,...


