In tema di lavoratori impatriati, con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ”funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ”regime speciale per lavoratori impatriati.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

