Nel caso di conferente persona fisica, la riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) ha eliminato il requisito consistente nella unipersonalità della società conferitaria e ha previsto, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, oltre che da altri soggetti, che l’applicabilità del regime del realizzo controllato sia subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente. A quali condizioni?
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione...


