Con le conclusioni rese nella causa C‑603/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la rettifica degli utili effettuata mediante un prezzo di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile o un’ulteriore parte della base imponibile, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, della cessione effettuata. Poiché la modifica della base imponibile di una cessione riguarda unicamente la controprestazione (il corrispettivo), essa non può costituire di per sé una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.
Legge di Bilancio 2026: eliminato il divieto di compensazione delle accise
Con un comunicato del 15 gennaio 2026 CNA Fita ha reso noto che nella legge di bilancio 2026 è stata cancellata la disposizione intesa a limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Pertanto, il rimborso per il pagamento delle accise sul gasolio resta compensabile...


