Con le conclusioni rese nella causa C‑603/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la rettifica degli utili effettuata mediante un prezzo di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile o un’ulteriore parte della base imponibile, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, della cessione effettuata. Poiché la modifica della base imponibile di una cessione riguarda unicamente la controprestazione (il corrispettivo), essa non può costituire di per sé una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


