Con il pronto ordini n. 113 dell’8 gennaio 2026, il CNDCEC ha evidenziato che il periodo di sei anni per la riammissione all’albo è un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto chiarito per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.
Bonus Transizione 5.0: come utilizzare il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025
In tema di Piano Transizione 5.0, con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030,...


