Con la risposta a interpello n. 317 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ”nuovo regime” agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, a differenza di quello previgente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applica anche nell’ipotesi in cui sia ravvisabile la ”continuità” con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell’espatrio, rilevando tale circostanza solo relativamente al requisito minimo di permanenza all’estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.
Gruppo IVA: come utilizzare l’eccedenza da dichiarazione
Con la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la struttura del gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante...


