Per la prima volta l’Amministrazione finanziaria – sebbene non attraverso la Direzione centrale – si è espressa sulla sorte dell’utile ascrivibile ai beni costituenti l’attivo della società trasformata in società semplice. Sul punto la DRE Toscana ha concluso che la plusvalenza contabile, ottenuta come differenza fra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, concorrendo a determinare l’utile di esercizio e a costituire una riserva di utili, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, dovrà essere assoggettata a tassazione come dividendo in capo al socio. Tale interpretazione, tuttavia, pare fondata su un presupposto non condivisibile.
ISA 2026, quali sono i criteri di accesso al regime premiale
L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento del 22 aprile 2026, i livelli di affidabilità fiscale per i quali, a partire dal periodo d’imposta 2025, sono riconosciuti i benefici premiali ISA. Il documento contiene i criteri di accesso al regime premiale...

