Per la prima volta l’Amministrazione finanziaria – sebbene non attraverso la Direzione centrale – si è espressa sulla sorte dell’utile ascrivibile ai beni costituenti l’attivo della società trasformata in società semplice. Sul punto la DRE Toscana ha concluso che la plusvalenza contabile, ottenuta come differenza fra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, concorrendo a determinare l’utile di esercizio e a costituire una riserva di utili, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, dovrà essere assoggettata a tassazione come dividendo in capo al socio. Tale interpretazione, tuttavia, pare fondata su un presupposto non condivisibile.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


