Per la prima volta l’Amministrazione finanziaria – sebbene non attraverso la Direzione centrale – si è espressa sulla sorte dell’utile ascrivibile ai beni costituenti l’attivo della società trasformata in società semplice. Sul punto la DRE Toscana ha concluso che la plusvalenza contabile, ottenuta come differenza fra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, concorrendo a determinare l’utile di esercizio e a costituire una riserva di utili, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, dovrà essere assoggettata a tassazione come dividendo in capo al socio. Tale interpretazione, tuttavia, pare fondata su un presupposto non condivisibile.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


