Il regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti non prevede l’obbligo, per gli iscritti all’Albo, di maturare tre crediti formativi annuali specifici in materia di antiriciclaggio. L’informativa n. 183 del CNDCEC chiarisce che, per l’assolvimento dell’obbligo di formazione, l’iscritto è tenuto a conseguire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità (CFP obbligatori). Pertanto, per il conseguimento dei 9 crediti nelle materie obbligatorie, l’iscritto può scegliere liberamente tra le diverse materie indicate, inclusa quella dell’antiriciclaggio.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


