Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) contiene anche alcuni interventi per il settore dell’accertamento. Il decreto chiarisce, in primo luogo, che, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto, il termine che l’Ufficio deve assegnare al contribuente, non inferiore a 60 giorni, è un termine unico sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni sia per la richiesta di accesso agli atti. Ulteriori modifiche riguardano l’autotutela obbligatoria. Cosa cambia?
Accise: aggiornate le destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale
Con la circolare n. 6/D del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le destinazioni d’uso relative ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale. La presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 26-ter, comma 11, e all’art. 55, comma 13, del...


