Con la sentenza resa nella causa T-690 del 26 novembre 2025, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE si applica a una situazione nella quale prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l’ammanco di prodotti è stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti, di modo che, poiché l’irregolarità ai sensi di tale disposizione si presume quindi avvenuta nello Stato di arrivo, le accise sono esigibili in quest’ultimo.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


