Assonime, nel Caso 9/2025 pubblicato il 13 novembre 2025, analizza la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (4 settembre 2025, causa C‑413/23) sul tema della pseudonimizzazione dei dati personali. La Corte ha stabilito che i dati pseudonimizzati mantengono la natura di dato personale solo se i destinatari del trattamento possono ragionevolmente ricondurli a un individuo, anche tramite incroci con altre informazioni. In caso contrario, tali dati possono essere considerati anonimi e quindi esclusi dall’ambito della normativa sulla protezione dei dati. Assonime sottolinea l’importanza di questa interpretazione, che valorizza le circostanze concrete e riconosce come, a determinate condizioni, la pseudonimizzazione possa produrre effetti equivalenti all’anonimizzazione. La valutazione delle probabilità di identificabilità diventa così centrale per stabilire il regime giuridico applicabile e può favorire una maggiore circolazione dei dati nelle attività d’impresa.
Export di materie prime e materiali da costruzione: dichiarato l’inadempimento dell’Ungheria
Con la sentenza del 13 novembre 2025 (causa C‑499/23), la Corte di Giustizia dell’UE ha accolto il ricorso della Commissione e dichiarato l’inadempimento dell’Ungheria. Le misure adottate dall’Ungheria sui materiali da costruzione sono state giudicate restrizioni...


