Assonime, nel Caso 9/2025 pubblicato il 13 novembre 2025, analizza la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (4 settembre 2025, causa C‑413/23) sul tema della pseudonimizzazione dei dati personali. La Corte ha stabilito che i dati pseudonimizzati mantengono la natura di dato personale solo se i destinatari del trattamento possono ragionevolmente ricondurli a un individuo, anche tramite incroci con altre informazioni. In caso contrario, tali dati possono essere considerati anonimi e quindi esclusi dall’ambito della normativa sulla protezione dei dati. Assonime sottolinea l’importanza di questa interpretazione, che valorizza le circostanze concrete e riconosce come, a determinate condizioni, la pseudonimizzazione possa produrre effetti equivalenti all’anonimizzazione. La valutazione delle probabilità di identificabilità diventa così centrale per stabilire il regime giuridico applicabile e può favorire una maggiore circolazione dei dati nelle attività d’impresa.
R.C. Auto: nuove regole IVASS per classe di merito CU e attestato di rischio
Nuove informazioni aggiuntive da inserire nell’attestato di rischio e nuove regole di assegnazione della classe di merito CU. È quanto previsto dal regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2026). Il provvedimento definisce i...


