La Corte di giustizia dell’UE nella sentenza del 13 novembre 2025 alla Causa C-563/24, ha stabilito che una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata o etichettata come “gin non alcolico”, poiché la denominazione “gin” è riservata a una specifica bevanda spiritosa. L’aggiunta della dicitura “non alcolico” non elimina l’illegittimità dell’uso del termine. Il divieto non limita la possibilità di vendere il prodotto, ma impedisce l’impiego improprio della denominazione legale. La Corte ha inoltre chiarito che la libertà d’impresa non è ostacolata da tale restrizione, che risulta proporzionata e giustificata. L’obiettivo è tutelare i consumatori da possibili confusioni sulla composizione delle bevande e garantire condizioni di concorrenza leale per i produttori di gin conformi alle norme europee.
Cooperative sociali: al via la campagna straordinaria ispettiva 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto del 4 giugno 2026 con cui la Direzione Generale Servizi di Vigilanza ha dato avvio a una campagna ispettiva sulle cooperative sociali. Il Decreto dispone l’avvio dell'indicata campagna e...


