Con la risposta a interpello n. 289 del 7 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità di servitù corrisposta al contribuente a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria per la linea elettrica sull’immobile ubicato nell’area interessata dai lavori, sarà assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della legge di bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Crediti d’imposta da Dta: il cessionario può monetizzare
In tema di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate, con la risoluzione n. 73 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può altresì...


