Con la risposta a interpello n. 287 del 6 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, etc.). Diversamente la misura incentivante Resto al Sud è tesa a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


