Con la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale, con la conseguenza che l’immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito ad abitazione principale e il contribuente non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall’articolo 16bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento, nella misura del 36 per cento.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


