A conclusione delle cause riunite C-258/23, C-259/23 e C-260/23, pubblicate il 23 ottobre 2025, viene chiarito che, nelle indagini in materia di concorrenza, le autorità nazionali possono sequestrare messaggi di posta elettronica aziendali senza una preventiva autorizzazione giudiziaria, purché siano garantite adeguate tutele procedurali e un successivo controllo giurisdizionale. La posizione non estende la giurisprudenza sui sequestri di dispositivi personali, poiché i dati aziendali non incidono nello stesso modo sulla vita privata delle persone fisiche.
Obbligo contributivo nel licenziamento annullabile: i limiti del potere sanzionatorio dell’INPS
Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando...


