Con la risposta a interpello n. 267 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine. Questo anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell’emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno assoggettati a bollo ai sensi dell’art. 4 della Tariffa.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


