Con la circolare n. 27 del 2025, l’Agenzia delle Dogane ha accordato agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), del TUA, presso le quali non si genera carico di imposta, la semplificazione di non sottoporre i registri d’officina alla preventiva vidimazione annuale da parte dell’UD o dell’UADM competente, nel rispetto delle modalità semplificate di tenuta della contabilità di cui alla presente circolare.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


