Con la sentenza resa nella causa C‑535/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non rientrano nella qualificazione di «prestazione di servizi a titolo oneroso» o non sono assimilabili a tale nozione, gli atti compiuti da un creditore ai fini del recupero del suo credito in una situazione in cui tali atti sono stati compiuti in assenza di un incarico o di un mandato da parte del debitore.
Dichiarazione annuale GMT e comunicazione rilevante entro il 30 giugno 2026
La Global Minimum Tax, introdotta nell’ambito del progetto Pillar 2 dell’OCSE/G20, prevede un livello minimo di imposizione del 15% applicabile ai gruppi multinazionali e ai gruppi nazionali di grandi dimensioni. Il sistema si articola nei principali meccanismi di...


