Nella prassi professionale si sta assistendo sempre più frequentemente all’emissione di schemi d’atto con cui gli Uffici, partendo dal punteggio ISA dei contribuenti inferiore a 8 e dalla bassa redditività del periodo d’imposta, prospettano, fatte salve le specificità del singolo caso, l’accertabilità del maggior reddito derivante dall’applicazione al costo del venduto della percentuale di ricarico media di un campione formato da operatori del settore con un punteggio ISA superiore a 8 (o, talvolta, a 8,5). L’accoppiata basso punteggio/bassa redditività assurge quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, a presunzione grave, precisa e concordante su cui si fonda l’accertamento. Si tratta di ricostruzioni che presentano rilevanti profili di criticità, se non altro perché l’indicatore che funge da elemento segnaletico ai fini della selezione dei soggetti da controllare non può trasformarsi nel presupposto che giustifica le rettifiche analitico-induttive.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


