Nella prassi professionale si sta assistendo sempre più frequentemente all’emissione di schemi d’atto con cui gli Uffici, partendo dal punteggio ISA dei contribuenti inferiore a 8 e dalla bassa redditività del periodo d’imposta, prospettano, fatte salve le specificità del singolo caso, l’accertabilità del maggior reddito derivante dall’applicazione al costo del venduto della percentuale di ricarico media di un campione formato da operatori del settore con un punteggio ISA superiore a 8 (o, talvolta, a 8,5). L’accoppiata basso punteggio/bassa redditività assurge quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, a presunzione grave, precisa e concordante su cui si fonda l’accertamento. Si tratta di ricostruzioni che presentano rilevanti profili di criticità, se non altro perché l’indicatore che funge da elemento segnaletico ai fini della selezione dei soggetti da controllare non può trasformarsi nel presupposto che giustifica le rettifiche analitico-induttive.
Imprese ittiche: il credito d’imposta per gasolio e benzina trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il credito...


