Con la risposta a interpello n. 242 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente al quale è stata trasferita la detrazione prevista dal sisma bonus non utilizzata dall’impresa venditrice, può, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 96.000 euro e delle ulteriori condizioni previste dalla norma, fruire della detrazione di cui all’articolo 16bis, comma 3, del TUIR. Resta fermo che, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, tale ultima detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimate.
Imprese ittiche: il credito d’imposta per gasolio e benzina trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il credito...


