Con la risposta a interpello n. 242 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente al quale è stata trasferita la detrazione prevista dal sisma bonus non utilizzata dall’impresa venditrice, può, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 96.000 euro e delle ulteriori condizioni previste dalla norma, fruire della detrazione di cui all’articolo 16bis, comma 3, del TUIR. Resta fermo che, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, tale ultima detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimate.
Cripto-attività, accertamenti e tassazione ante 2023: quando una plusvalenza può dirsi tassabile?
In questo periodo l’Agenzia delle Entrate sta focalizzando l’attenzione sulla detenzione di cripto-attività ante 2023 e relative plusvalenze. Questa attenzione degli uffici sulle cripto-attività movimentate negli anni anteriori al 2023 rende attuale una domanda...


