Con la risposta a interpello n. 242 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente al quale è stata trasferita la detrazione prevista dal sisma bonus non utilizzata dall’impresa venditrice, può, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 96.000 euro e delle ulteriori condizioni previste dalla norma, fruire della detrazione di cui all’articolo 16bis, comma 3, del TUIR. Resta fermo che, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, tale ultima detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimate.
IVA sui transaction cost: cosa valutare ai fini IRES e IRAP prima di chiedere il rimborso
Gli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 58 del 2026 e risoluzione n. 7/E del 2026) hanno determinato una decisa apertura della prassi circa la detraibilità IVA sui transaction costs. Un aspetto che dovrà essere opportunamente...


