Con la risposta a interpello n. 240 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi, dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite. Con il documento è stato così chiarito in quali casi i cessionari del credito potranno continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 121 del decreto Rilancio, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
Decreto Omnibus: dall’immortalità del componente pluriennale alla prima deduzione
Il correttivo Omnibus interviene sull’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e introduce una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova regola individua nella prima deduzione della quota il momento dal quale deve essere...


