Nelle conclusioni relative alla causa C-472/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato estensivamente sotto il profilo teleologico nel senso che vengono comprese anche cose trasferibili non materiali, sempreché esse vengano commercializzate nell’ambito dei rapporti giuridici come cose materiali. È determinante che tali servizi vengano commercializzati su un mercato secondario in maniera equiparabile ai beni d’occasione normali e incorporino tipicamente l’IVA residua.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


