Con la risposta a interpello n. 215 del 20 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la somma da corrispondere, in relazione ai “maggiori oneri diretti e indiretti” subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare a IVA, a fronte dell’esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se “eccedente” rispetto a quello originariamente pattuito.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


