Con la risposta a interpello n. 208 del 14 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato e, quindi, non è obbligato al passaggio al regime dichiarativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Qualora il contribuente intenda revocare l’opzione ne ha facoltà ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997; l’esercizio di tale facoltà non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze.
Nuova rottamazione: pagamenti rateali con tasso di dilazione al 3%
La legge di Bilancio 2026 riduce dal 4 al 3 per cento il tasso di dilazione applicabile ai contribuenti che aderiscono alla nuova rottamazione delle cartelle, riducendo l’onere in caso di pagamenti rateali. Questa riduzione pro-contribuente è specificamente mirata a...


