Cambia il termine per i contribuenti che, ricevuto lo schema d’atto, vogliano acquisire i documenti e presentare una memoria difensiva. Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, interviene appunto sui termini del contraddittorio preventivo, prevedendo che i 60 giorni dovranno essere considerati unici, ossia entro tale periodo si dovranno sia richiedere i documenti all’Agenzia sia presentare le memorie di difesa. Una novità di non poco conto, perché rischia di comprimere il diritto di difesa, andando così a contrastare anche con la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE intervenuta in passato. Ma tale termine “ridotto” vale anche ai fini IVA?
Personale assunto in Italia e impiegato all’estero: il costo è deducibile dall’IRAP
Con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile dedurre dalla base imponibile dell'IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato...


