La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 87 del 26 giugno 2025 ha dichiarato che l’articolo 147 della legge fallimentare deve essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità dell’ente. In mancanza, il fallimento sociale non è opponibile ai soci della società semplice nel giudizio sul fallimento in estensione e può, in quel giudizio, essere accertato, salvo che non si dimostri che i soci erano comunque intervenuti nel giudizio sul fallimento sociale, anche in qualità di rappresentanti dell’ente, o hanno già fatto valere il loro diritto di difesa tramite reclamo.
R.C. Auto: nuove regole IVASS per classe di merito CU e attestato di rischio
Nuove informazioni aggiuntive da inserire nell’attestato di rischio e nuove regole di assegnazione della classe di merito CU. È quanto previsto dal regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2026). Il provvedimento definisce i...


