Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑671/23, la Corte di Giustizia dell’UE, nell’ambito prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha chiarito che ciascuna delle «violazioni sistematiche» degli obblighi enunciati al paragrafo 1 di tale articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, accertate dall’autorità competente di uno Stato membro, nel corso di un’unica ispezione, deve essere qualificata come «violazione sistematica distinta» che dà luogo a un’ammenda distinta, il cui importo è fissato sulla base dell’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere inflitta in forza di tale normativa o prassi nazionale, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di effettività e di proporzionalità.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...