Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑645/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che un’imposta addizionale all’accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima, può essere considerata un’imposta distinta da tale accisa e rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette». Imposta che può essere riscossa dagli Stati membri nella misura in cui persegua una finalità specifica, distinta dall’accisa.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


