Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑645/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che un’imposta addizionale all’accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima, può essere considerata un’imposta distinta da tale accisa e rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette». Imposta che può essere riscossa dagli Stati membri nella misura in cui persegua una finalità specifica, distinta dall’accisa.
Accertamenti tecnici per determinazione dell’IVA: dal 1° maggio 2026 trasmessi alle Entrate
Con avviso del 20 aprile 2026 l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che a decorrere dal 1° maggio 2026, gli accertamenti tecnici, ai fini della determinazione dell’aliquota IVA, al momento della loro emissione, saranno trasmessi per conoscenza alla Direzione Centrale...


