Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑645/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che un’imposta addizionale all’accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima, può essere considerata un’imposta distinta da tale accisa e rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette». Imposta che può essere riscossa dagli Stati membri nella misura in cui persegua una finalità specifica, distinta dall’accisa.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


