Nella risposta a interpello n. 163 del 19 giugno 2025, sul trattamento IVA delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese da una fondazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che alle prestazioni erogate dalla fondazione per il tramite degli operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, sia nell’ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, sia applicabile l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972. Diversamente, alle prestazioni rese dalla fondazione per il tramite degli operatori socio-sanitari, sia nell’ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, non può essere applicata l’esenzione IVA, non essendo gli OSS riconducibili a soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


