Nella risposta a interpello n. 163 del 19 giugno 2025, sul trattamento IVA delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese da una fondazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che alle prestazioni erogate dalla fondazione per il tramite degli operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, sia nell’ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, sia applicabile l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972. Diversamente, alle prestazioni rese dalla fondazione per il tramite degli operatori socio-sanitari, sia nell’ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, non può essere applicata l’esenzione IVA, non essendo gli OSS riconducibili a soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie.
Lavoratori impatriati: cosa fare in caso di trasferimento della residenza in altra regione
Con la risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori impatriati, evidenziando che il successivo trasferimento della residenza in un'altra regione, diversa da quelle richiamate dal...


