Imposta sulle donazioni più gravosa per la fondazione con sede in uno Stato estero: in quali casi

da | 14 Mar 2025 | Ipsoa - Fisco

Con le conclusioni del 13 marzo 2025 nella causa C-142/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che è ammissibile la normativa di uno Stato UE che, nel disciplinare l’imposta sulle donazioni applicabile alla costituzione, da parte di un residente di tale Stato membro, di una fondazione con sede in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, e al fine di garantire la coerenza fiscale di tale normativa, imponga condizioni fiscali più onerose di quelle applicabili alla costituzione di una fondazione nello Stato membro, come compensazione simmetrica al fatto che la fondazione con sede all’estero non è soggetta a un’imposta sostitutiva sulle successioni gravante, invece, sulle fondazioni con sede nello Stato UE.

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