In tema di aiuti di Stato, qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento dell’8 maggio 2024. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Trasformazione delle DTA: la cessione dei crediti d’imposta
Con la risposta a consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che Sia con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA maturati ai sensi dell’articolo 44bis del d.l. n. 34 del 2019, sia per quelli...


