La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ai soggetti che non hanno ancora inviato la comunicazione del titolare effettivo o l’hanno inviata dopo l’11 aprile va da 103 a 1.032 euro; viene ulteriormente ridotta a 1/3 terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza: quindi, in caso di comunicazione inviata entro l’11 maggio, verrà irrogata una sanzione da un minimo di 34,33 a un massimo di 344 euro. Una seconda tipologia di riduzione si applicherà invece in ragione della tempistica di pagamento che, se avverrà entro 60 giorni dalla notifica, porterà l’importo dovuto a 68,66 euro ove la comunicazione sia avvenuta nei primi 30 giorni dalla scadenza e a 206 euro ove sia stato superato il termine per la comunicazione nei primi 30 giorni dalla scadenza.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


