Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Public CbCR in scadenza al 30 giugno per le società infrannuali
Il D.Lgs. n. 128/2024, di recepimento della direttiva UE n. 2021/2101, ha introdotto per talune società l’obbligo del Public Country by Country Report, una comunicazione dettagliata sulle imposte sul reddito corrisposte in ciascun Paese in cui operano. La disciplina...


