Ai fini dell’applicazione del superbonus per una ONLUS ”socioassistenziale e sanitaria” che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi, nel caso di messa a disposizione di alloggi a favore di categorie di soggetti ”svantaggiati”, occorre verificare se detta attività possa essere ricondotta tra quelle di ”assistenza sociale e socio sanitaria”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 75 del 21 marzo 2024 con cui ha specificato che per quanto concerne il settore della ”assistenza sociale”, lo stesso fa parte di quei settori per i quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa.
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