Dal 1° aprile 2024, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 2024, con cui ha esaminato l’ambito di applicazione.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


