Nella sentenza del 14 marzo 2024 alla causa n. C-46/23, la Corte di Giustizia UE risponde che l’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato presentata a tal fine, la cancellazione di dati trattati illecitamente se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD. Se tale autorità constata che un trattamento di dati non rispetta il RGPD, essa deve porre rimedio alla violazione constatata, e ciò anche senza previa richiesta dell’interessato.
Decreto carburanti: approvato con modificazioni dal Senato
Il Senato ha approvato con modifiche il ddl di conversione del decreto‑legge n. 33/2026 sui prezzi dei prodotti petroliferi, che ora passa alla Camera. Il provvedimento introduce per tre mesi un regime rafforzato di trasparenza dei prezzi, con obblighi di...


