L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2024, è intervenuta in materia di fringe benefit fornendo specifiche indicazioni sull’applicazione dei nuovi limiti relativi al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Con particolare riferimento alle somme erogate direttamente o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per l’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, l’Agenzia ha chiarito che per la nozione di prima casa rileva la nozione di abitazione principale. Ulteriori chiarimenti riguardano la conservazione della documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate, l’alternanza tra fringe benefit e detrazione fiscale, la determinazione del valore dei prestiti concessi ai dipendenti, nonché la detassazione dei premi di risultato.
Parità di genere: mozioni parlamentari approvate per una Strategia nazionale
Le mozioni parlamentari discusse alla Camera dei deputati il 4 marzo 2026 in occasione della Giornata internazionale della donna sollecitano un rafforzamento strutturale della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e del Piano strategico contro la...


