Il diritto UE deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga a versare a un soggetto passivo interessi a decorrere dal pagamento di un importo di IVA, che è successivamente rimborsato dall’amministrazione tributaria, qualora tale rimborso sia riconducibile, in parte, all’accertamento che tale soggetto passivo, a seguito di errori commessi nella sua contabilità, non ha pienamente esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte per gli anni considerati e, in parte, a una modifica, con effetto retroattivo, delle modalità di calcolo dell’IVA detraibile relativa alle spese generali di detto soggetto passivo quando tali modalità sono stabilite sotto la sola responsabilità di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con sentenza C-674/22 del 22 febbraio 2024.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...