Le situazioni che legittimano il cliente ad agire direttamente nei confronti dell’Erario per ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente applicata dal fornitore devono essere valutate caso per caso, ma esigono che il rimborso da parte del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile. È tale l’ipotesi non solo dell’insolvenza, ma anche dell’intervenuta prescrizione del diritto che il cliente intende far valere. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-453/22 del 7 settembre 2023, che ha altresì escluso il diritto del fornitore di chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA se, in precedenza, egli si sia rifiutato di restituirla al cliente, evitandosi in tal modo che l’Erario sia tenuto a un doppio rimborso della stessa imposta.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


