Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia del contribuente sino al 31 maggio dell’anno x e in Svizzera a partire dal 1° giugno dell’anno x, in base al TUIR l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023, con cui ha analizzato la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...