Il Gruppo IVA, per effetto della sua costituzione, è tenuto ad applicare le norme relative alla rettifica della detrazione, con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti. In presenza di beni immobili e di altri beni ammortizzabili, la convenienza alla costituzione del Gruppo IVA deve essere esaminata alla luce delle norme che impongono la rettifica entro il periodo di tutela fiscale che, per gli immobili, è pari a 10 anni dall’anno di acquisto o di ultimazione della costruzione mentre per gli altri beni ammortizzabili è di cinque anni dall’anno dell’entrata in funzione.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...


