La società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 569 del 22 ottobre 2022. Il versamento a favore dell’Erario dell’intero ammontare dell’IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders nell’arco di tempo, effettuato dalla società in esecuzione dell’accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell’IVA oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell’imposta da parte della società.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


