La società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 569 del 22 ottobre 2022. Il versamento a favore dell’Erario dell’intero ammontare dell’IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders nell’arco di tempo, effettuato dalla società in esecuzione dell’accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell’IVA oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell’imposta da parte della società.
Regime forfetario 2026: l’insidia della cassa allargata
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 27, legge n. 199/2025) ha prorogato le disposizioni della legge di Bilancio 2025, confermando a 35.000 euro il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario per l’anno...


