Tassazione agevolata sugli incrementi di reddito realizzati nell’anno d’imposta, rispetto al più alto dei redditi realizzati nel triennio precedente. Lo prevede la legge di Bilancio 2023: la parte incrementale del reddito verrà stralciata dal reddito complessivo soggetto alla tassazione IRPEF progressiva e assoggettata a una tassazione ridotta del 15%. Sarà prevista una franchigia del 5%: gli incrementi di reddito entro la franchigia saranno considerati una variazione fisiologica ed esclusi dal reddito agevolato; è inoltre previsto un tetto massimo di reddito agevolabile per un ammontare pari a 40.000 euro. La misura, tuttavia, non garantisce che a ottenere il premio in termini di riduzione della pressione fiscale siano le imprese fedeli più efficienti nella produzione di reddito.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

