Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento e poi restituite al soggetto erogatore costituiscono oneri deducibili dal reddito o possono dar luogo a rimborso d’imposta, applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito. In alternativa, le somme possono essere restituite al netto della ritenuta subita, nel qual caso non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. La norma riguarda sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori occasionali e autonomi. Quali sono gli effetti economici della scelta operata dal contribuente che restituisce le somme, nell’ambito del lavoro dipendente?
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


